Skip to Main Content (Press Enter)

Logo UNIECAMPUS
  • ×
  • Home
  • Corsi
  • Insegnamenti
  • Professioni
  • Persone
  • Pubblicazioni
  • Strutture
  • Terza Missione
  • Competenze

UNI-FIND
Logo UNIECAMPUS

|

UNI-FIND

uniecampus.it
  • ×
  • Home
  • Corsi
  • Insegnamenti
  • Professioni
  • Persone
  • Pubblicazioni
  • Strutture
  • Terza Missione
  • Competenze
  1. Pubblicazioni

Il “reato mappato” non costituisce un reato ostativo nei termini e ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p

Articolo
Data di Pubblicazione:
2022
Abstract:
Le Corte di cassazione si pronuncia ancora sulla messa alla prova e stabilisce che tra gli effetti premiali del buon esito del lavoro di pubblica utilità rientra altresì l'esclusione dell'operatività dell'art. 445, comma 2 c.p.p. Pertanto, il reato patteggiato si estingue egualmente se, entro i cinque anni dalla sentenza definitiva di patteggiamento, è commesso un ulteriore delitto che viene tuttavia positivamente mappato.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
messa alla prova - patteggiamento - art. 445 c.p.p. - estinzione del reato - preclusione
Elenco autori:
Cecchi, Marco
Autori di Ateneo:
CECCHI MARCO
Link alla scheda completa:
https://iris.uniecampus.it/handle/11389/62088
Pubblicato in:
DIRITTO PENALE E PROCESSO
Journal
  • Utilizzo dei cookie

Realizzato con VIVO | Designed by Cineca | 26.5.1.0