Il “reato mappato” non costituisce un reato ostativo nei termini e ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p
Articolo
Data di Pubblicazione:
2022
Abstract:
Le Corte di cassazione si pronuncia ancora sulla messa alla prova e stabilisce che tra gli effetti premiali del buon esito del lavoro di pubblica utilità rientra altresì l'esclusione dell'operatività dell'art. 445, comma 2 c.p.p. Pertanto, il reato patteggiato si estingue egualmente se, entro i cinque anni dalla sentenza definitiva di patteggiamento, è commesso un ulteriore delitto che viene tuttavia positivamente mappato.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
messa alla prova - patteggiamento - art. 445 c.p.p. - estinzione del reato - preclusione
Elenco autori:
Cecchi, Marco
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