Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo per furto di prodotti sottoposti ad accisa. Il caso KRI
Articolo
Data di Pubblicazione:
2024
Abstract:
In ipotesi di svincolo irregolare dal regime sospensivo per furto di prodotti sottoposti ad accisa, il depositario autorizzato è tenuto al pagamento del tributo anche quando sia dimostrata la sua
totale estraneità al disegno criminoso imputabile esclusivamente all’opera di terzi ed abbia nutrito un affidamento legittimo ed incolpevole nella regolarità della circolazione di tali prodotti. In
accoglimento della tesi della responsabilità oggettiva, è questo il principio sancito dalla CGUE in relazione al cd. caso KRI, secondo cui il fatto doloso del terzo non esonera il soggetto passivo dalla
sua obbligazione tributaria, anche laddove quest’ultimo sia vittima e non autore dell’illecito. La pronuncia si inserisce nell’ambito di un quadro interpretativo particolarmente controverso, ponendo
definitivamente fine ad una questione che per anni è stata risolta dai giudici nazionali con esiti tra loro differenti.
totale estraneità al disegno criminoso imputabile esclusivamente all’opera di terzi ed abbia nutrito un affidamento legittimo ed incolpevole nella regolarità della circolazione di tali prodotti. In
accoglimento della tesi della responsabilità oggettiva, è questo il principio sancito dalla CGUE in relazione al cd. caso KRI, secondo cui il fatto doloso del terzo non esonera il soggetto passivo dalla
sua obbligazione tributaria, anche laddove quest’ultimo sia vittima e non autore dell’illecito. La pronuncia si inserisce nell’ambito di un quadro interpretativo particolarmente controverso, ponendo
definitivamente fine ad una questione che per anni è stata risolta dai giudici nazionali con esiti tra loro differenti.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
esigibilità delle accise; svincolo irregolare dal regime sospensivo; atto illecito esclusivamente imputabile a un terzo
Elenco autori:
Corriere, Roberta
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