Sull’assolvimento dell’obbligo di repêchage come prius rispetto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Articolo
Data di Pubblicazione:
2022
Abstract:
L'elaborato prende le mosse da una decisione con cui la Cassazione ha stabilito che l’adempimento dell’onere di repêchage rappresenta un elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e deve, pertanto, essere assolto prima del recesso. L’offerta di reimpiego in altra mansione formulata dal datore di lavoro successivamente al licenziamento non costituisce assolvimento dell’onere di repêchage e, anzi, rileva l’esistenza di una possibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni, ossia, una situazione che, se sussistente al momento del licenziamento, non potrebbe giustificarne l’adozione. Lo scritto analizza, dunque, i recenti approdi della giurisprudenza in materia di obbligo di repêchage.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
licenziamento per giustificato motivo oggettivo; obbligo di repêchage; tutela del lavoratore
Elenco autori:
Maraga, Riccardo
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